STATUTO ASSOCIAZIONE
CONFIDO
Art.
1) Costituzione e denominazione
E’
costituita una associazione, apolitica e senza scopo di lucro denominata Associazione
CONFIDO. L’Associazione CONFIDO è una libera associazione, indipendente da
partiti, istituzioni politiche e religiose, ispirata ai principi della
democrazia e della solidarietà, costituitasi senza fini di lucro con lo scopo
di migliorare la convivenza tra uomini ed animali (domestici e selvatici) e tra
proprietari di animali e non.
Nel
suo emblema è riportato il nome “associazione confido” comprendente la figura
stilizzata di un gatto in atteggiamento di relax.
Art.
2) Sede
L’Associazione
ha sede a Teramo in Via xxxxxxxxxx e
potrà istituire altrove altre
sedi. Il
domicilio fiscale dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con
l'Associazione, si intende eletto a tutti gli effetti presso la sede sociale.
Art.
3) Durata
L’Associazione
ha durata illimitata.
Art.
4) Oggetto e scopo
1.
impegnarsi nella protezione dell’ecosistema con particolare riguardo agli
animali, all’ambiente, e, di riflesso, a tutta la Natura, con l’esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
2.
impegnarsi nell’obiettivo di eliminare ogni forma di violenza e sfruttamento
sugli animali ed ogni forma di discriminazione verso gli stessi.
L’attività
principale dell’ Associazione, pertanto, consiste nel:
-
favorire lo sviluppo di un corretto rapporto uomo-animale;
-
favorire l’integrazione tra i proprietari di animali e non, nella
consapevolezza che l’accettazione degli animali domestici passa attraverso la
riduzione della conflittualità tra i proprietari di animali e il resto della
popolazione.
3.
promuovere o fornire servizi legali finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi statutari.
4.
l’ Associazione, quale organismo preposto allo sviluppo di iniziative inerenti
alla tutela dei diritti degli animali e dei loro proprietari, può farsi promotrice
di attività culturali, sportive (congiunte uomo-animale), turistiche,
ricreative e quante altre siano atte a favorire il perseguimento delle finalità
associative.
5.
svolgere efficace opera di formazione ambientale.
6.
provvedere, allo sviluppo di iniziative tali da ridurre la conflittualità tra
proprietari di animali e non, favorendo lo sviluppo di metodi, tecnologie e
quant’altro in grado di migliorare la convivenza. A tale scopo l’Associazione potrà contribuire
economicamente allo sviluppo di iniziative imprenditoriali innovative attinenti
gli scopi statutari.
7.
realizzare convenzioni, o gestire in prima persona facilitazioni e servizi, per
i proprietari di animali con:
·
veterinari,
·
luoghi
vacanza,
·
servizi
funerari (animali),
·
assicurazioni.
·
e
qualunque altro servizio utile ai proprietari di animali.
8.
realizzare corsi di formazione:
·
corsi
di addestramento,
·
alimentazione
animale,
·
prevenzione
malattie e psicologia,
·
e
qualunque altro corso utile ai proprietari di animali.
In particolare l'associazione potrà
svolgere, per il conseguimento dello scopo sociale, qualunque altra attività
connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti quegli atti e
concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,
industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi
sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
L'associazione attua le proprie finalità su tutto il territorio dello stato ed
eventualmente potrà adeguarsi alle richieste territorialmente competenti delle Regioni italiane
al fine di ottenere l'iscrizione nei registri regionali dell'associazionismo.
L'Associazione potrà usufruire di tutte le normative comunitarie, nazionali e regionali emanate ed emanande.
L'Associazione potrà usufruire di tutte le normative comunitarie, nazionali e regionali emanate ed emanande.
Art. 5) Patrimonio ed entrate dell’
Associazione
1.
Il patrimonio dell’ Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono
all’ Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di
enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, da
lasciti, da redditi derivanti dal patrimonio, da redditi derivanti dalle
attività connesse e accessorie a quelle istituzionali, da sponsorizzazioni.
2.
Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi
all’atto di adesione all’ Associazione.
3.
I versamenti possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto,
in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né
in caso di esclusione o di morte dell’associato si può dar luogo alla
restituzione di quanto versato all’ Associazione.
4.
Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili.
Art.
6) Soci
1.
L’ Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:
-
Fondatori
-
Ordinari
-
Sostenitori (a tutti gli affetti soci ordinari)
2.
Possono essere soci dell’ Associazione le persone fisiche, senza limiti di
cittadinanza, residenza, sesso, genere, religione, stato civile o altre
analoghe limitazioni. Socio ordinario o sostenitore può
essere anche un'altra associazione o persona giuridica.
3.
L’iscrizione all’Associazione avviene con il versamento della quota di adesione
rinnovabile annualmente. L’accettazione del nuovo socio è rimessa al giudizio insindacabile
del consiglio direttivo senza obbligo di motivazione espressa. Il rifiuto del
consiglio direttivo nei confronti del nuovo socio comporta le restituzione
della quota eventualmente versata.
4.
Perdita della qualifica di socio:
·
automaticamente
per mancato versamento della quota annuale associativa;
·
per
dimissioni scritte, indirizzate al consiglio direttivo;
·
per
esclusione deliberata dal consiglio direttivo in presenza di gravi motivi;
·
le
dimissioni o le esclusioni da socio non danno diritto alla restituzione della
quota annuale versata.
5.
I soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione
dell’Associazione.
6.
I soci ordinari sono coloro che aderiscono all’Associazione attraverso il versamento
della quota annuale.
7.
Tutti i soci hanno diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le
modifiche dello statuto e dei regolamenti, per l’approvazione dei bilanci, per
la nomina dell’organo direttivo.
8.
Tutti i soci maggiorenni in regola con l’iscrizione hanno diritto di concorrere
alle cariche elettive.
Art.
7) Organi dell’ Associazione
Sono
organi dell’ Associazione:
-
l’assemblea
-
il Consiglio direttivo
-
il presidente
Art. 8) Assemblea
L'assemblea regolarmente costituita
rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge
e al presente Statuto, obbligano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge
e potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale. L'assemblea
ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, per l’approvazione del bilancio
sociale. L'assemblea può essere convocata anche da un quinto dei soci.
Le convocazioni dell'assemblea
saranno fatte a cura del presidente
con avviso affisso in sede almeno otto giorni prima della data fissata, oppure
a mezzo manifesti affidati alla pubblica affissione, sull'eventuale organo di
stampa dell'associazione, per mezzo di posta elettronica.
Possono intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta (massimo una delega per socio).
Possono intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta (massimo una delega per socio).
L'assemblea sarà presieduta dal
presidente del Consiglio
direttivo, dal vice presidente, o da altra persona designata dall'assemblea.
Il verbale di ogni assemblea verrà
stilato a cura del segretario e controfirmato dal presidente.
·
L’assemblea
ordinaria:
- elegge il Consiglio direttivo;
- approva i regolamenti che disciplinano
lo svolgimento dell’attività;
- approva il bilancio consuntivo.
L’assemblea ordinaria è valida in
prima convocazione qualunque sia il numero dei soci partecipanti. L’assemblea
ordinaria delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza
assoluta, vale a dire col voto favorevole di metà più uno dei soci presenti.
·
L’assemblea
straordinaria:
Delibera sulle modifiche allo statuto
e sullo scioglimento, la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del
suo patrimonio. L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando
siano presenti almeno la metà dei soci aventi titolo a parteciparvi; in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza
assoluta.
Per le modifiche allo statuto, lo
scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole dei due terzi dei presenti.
Le votazioni avvengono di norma per
alzata di mano; su richiesta di almeno un terzo dei soci presenti, si dovranno
svolgere a scrutinio segreto. Le proposte di modifica dello Statuto devono
essere comunicate per iscritto al presidente entro 60 giorni dallo svolgimento
dell’ assemblea e sotto firmate da almeno un terzo dei soci regolarmente
iscritti.
Art.
9) Consiglio direttivo
1.
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 2 a 7 (a
scelta dell'assemblea nel momento del rinnovo delle cariche sociali) membri eletti tra tutti i soci aventi
diritto al voto.
2.
Il Consiglio dura in carica sette anni e può essere rieletto. Se nel corso
dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, sì procederà a cooptazione
tra i soci regolarmente iscritti. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri,
quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea entro trenta giorni
perché proceda alla nomina del nuovo Consiglio.
3.
Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente ogni
qualvolta lo ritenga necessario e sono presiedute dallo stesso ed in sua
assenza dal vice presidente. Il verbale della riunione è redatto dal segretario
verbalizzante.
4.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide solo, con la presenza effettiva
della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. In caso di parità di voto sarà determinante il voto del presidente.
5.
Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio direttivo redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea,
autorizzando le relative entrate e le spese.
6.
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario o quando sia richiesto
da almeno tre consiglieri ed ha il compito di:
-
nominare tra i suoi membri il presidente, il vice-presidente, il tesoriere e il segretario;
-
deliberare il regolamento dell’ Associazione;
-
stabilire le modalità di applicazione delle delibere dell’assemblea,
-
stabilire le quote sociali annuali;
-
approvare le proposte di modifica dello statuto,
-
verificare e condurre la normale prosecuzione dell’ Associazione.
Il Consiglio direttivo può delegare parte dei suoi poteri a
singoli membri.
Art.10)
Presidente, vice presidente, tesoriere.
1.
Al presidente spetta la rappresentanza legale dell’ Associazione di fronte a
terzi e anche in giudizio. In particolare al presidente viene conferita sia la
legittimazione attiva che passiva a stare in giudizio. La legittimazione attiva
viene conferita per qualsiasi tipo di controversia, compresa la costituzione in
parte civile nei processi penali.
Allo
stesso viene conferito il potere di querela. Il presidente può conferire con procura
ad uno o più consiglieri la rappresentanza dell’ associazione.
2.
Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni
qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il vice
presidente cura altresì la gestione della cassa e la tenuta della contabilità qualora
non sia nominato il tesoriere ovvero se nominato, risulti impedito.
3.
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’ Associazione, ne tiene la contabilità.
Art.11)
Bilancio Consuntivo e Preventivo
1.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno
2.
Entro il 30 maggio il Consiglio direttivo deve presentare all’assemblea dei
soci il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
3.
Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell’ Associazione, nei
quindici giorni che precedono la data dell’approvazione, a disposizione di
tutti i soci.
Art.12)
Avanzi di Gestione
1.
All’ Associazione è vietato distribuire, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitale.
2.
L’ Associazione ha l’obbligo di impegnare gli utili o avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività concernenti l’ Associazione o di quelle ad esse direttamente
connesse.
Art.13)
Articolazione dell’ Associazione
Per
il conseguimento dei propri fini l’Associazione può affiancarsi ad istituzioni
similari o ideologicamente affini, associarsi ad organizzazioni nazionali,
locali, sulla base del proprio atto costitutivo e statuto e previa
deliberazione del Consiglio direttivo.
Art.14) Regolamento
L’Associazione
può dotarsi di regolamento di applicazione dello statuto. Il regolamento di
applicazione dello statuto riporta specificazioni e dettagli organizzativi ed è
parte integrante dello statuto stesso. Il regolamento è approvato dal Consiglio
direttivo.
Art.15)
Scioglimento
In
caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere
il patrimonio ad altre organizzazioni similari che operino nel campo della tutela
dell’ambiente e degli animali, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art.16)
Clausola compromissoria
Qualunque
controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del seguente
statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di
un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità
di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L’arbitro sarà scelto di
comune accordo con le parti contendenti.
Art.17) Articolo finale
Per quanto non previsto dal presente statuto ci si riferirà al dettato del Codice Civile.
Per quanto non previsto dal presente statuto ci si riferirà al dettato del Codice Civile.
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