STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE CONFIDO

Art. 1) Costituzione e denominazione
E’ costituita una associazione, apolitica e senza scopo di lucro denominata Associazione CONFIDO. L’Associazione CONFIDO è una libera associazione, indipendente da partiti, istituzioni politiche e religiose, ispirata ai principi della democrazia e della solidarietà, costituitasi senza fini di lucro con lo scopo di migliorare la convivenza tra uomini ed animali (domestici e selvatici) e tra proprietari di animali e non.
Nel suo emblema è riportato il nome “associazione confido” comprendente la figura stilizzata di un gatto in atteggiamento di relax.

Art. 2) Sede
L’Associazione ha sede a Teramo in Via xxxxxxxxxx e potrà istituire altrove altre sedi. Il domicilio fiscale dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto a tutti gli effetti presso la sede sociale.

Art. 3) Durata
L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4) Oggetto e scopo
1. impegnarsi nella protezione dell’ecosistema con particolare riguardo agli animali, all’ambiente, e, di riflesso, a tutta la Natura, con l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
2. impegnarsi nell’obiettivo di eliminare ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali ed ogni forma di discriminazione verso gli stessi.
L’attività principale dell’ Associazione, pertanto, consiste nel:
- favorire lo sviluppo di un corretto rapporto uomo-animale;
- favorire l’integrazione tra i proprietari di animali e non, nella consapevolezza che l’accettazione degli animali domestici passa attraverso la riduzione della conflittualità tra i proprietari di animali e il resto della popolazione.
3. promuovere o fornire servizi legali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi statutari.
4. l’ Associazione, quale organismo preposto allo sviluppo di iniziative inerenti alla tutela dei diritti degli animali e dei loro proprietari, può farsi promotrice di attività culturali, sportive (congiunte uomo-animale), turistiche, ricreative e quante altre siano atte a favorire il perseguimento delle finalità associative.
5. svolgere efficace opera di formazione ambientale.
6. provvedere, allo sviluppo di iniziative tali da ridurre la conflittualità tra proprietari di animali e non, favorendo lo sviluppo di metodi, tecnologie e quant’altro in grado di migliorare la convivenza.  A tale scopo l’Associazione potrà contribuire economicamente allo sviluppo di iniziative imprenditoriali innovative attinenti gli scopi statutari.
7. realizzare convenzioni, o gestire in prima persona facilitazioni e servizi, per i proprietari di animali con:
·         veterinari,
·         luoghi vacanza,
·         servizi funerari (animali),
·         assicurazioni.
·         e qualunque altro servizio utile ai proprietari di animali.
8. realizzare corsi di formazione:
·         corsi di addestramento,
·         alimentazione animale,
·         prevenzione malattie e psicologia,
·         e qualunque altro corso utile ai proprietari di animali.
In particolare l'associazione potrà svolgere, per il conseguimento dello scopo sociale, qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti quegli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. L'associazione attua le proprie finalità su tutto il territorio dello stato ed eventualmente potrà adeguarsi alle richieste territorialmente competenti delle Regioni italiane al fine di ottenere l'iscrizione nei registri regionali dell'associazionismo.
L'A
ssociazione potrà usufruire di tutte le normative comunitarie, nazionali e regionali emanate ed emanande.

 Art. 5) Patrimonio ed entrate dell’ Associazione
1. Il patrimonio dell’ Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all’ Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, da lasciti, da redditi derivanti dal patrimonio, da redditi derivanti dalle attività connesse e accessorie a quelle istituzionali, da sponsorizzazioni.
2. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto di adesione all’ Associazione.
3. I versamenti possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto, in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell’associato si può dar luogo alla restituzione di quanto versato all’ Associazione.
4. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili.

Art. 6) Soci
1. L’ Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:
- Fondatori
- Ordinari
- Sostenitori (a tutti gli affetti soci ordinari)
2. Possono essere soci dell’ Associazione le persone fisiche, senza limiti di cittadinanza, residenza, sesso, genere, religione, stato civile o altre analoghe limitazioni. Socio ordinario o sostenitore può essere anche un'altra associazione o persona giuridica.
3. L’iscrizione all’Associazione avviene con il versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente. L’accettazione del nuovo socio è rimessa al giudizio insindacabile del consiglio direttivo senza obbligo di motivazione espressa. Il rifiuto del consiglio direttivo nei confronti del nuovo socio comporta le restituzione della quota eventualmente versata.
4. Perdita della qualifica di socio:
·         automaticamente per mancato versamento della quota annuale associativa;
·         per dimissioni scritte, indirizzate al consiglio direttivo;
·         per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in presenza di gravi motivi;
·         le dimissioni o le esclusioni da socio non danno diritto alla restituzione della quota annuale versata.
5. I soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione.
6. I soci ordinari sono coloro che aderiscono all’Associazione attraverso il versamento della quota annuale.
7. Tutti i soci hanno diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per l’approvazione dei bilanci, per la nomina dell’organo direttivo.
8. Tutti i soci maggiorenni in regola con l’iscrizione hanno diritto di concorrere alle cariche elettive.

Art. 7) Organi dell’ Associazione
Sono organi dell’ Associazione:
- l’assemblea
- il Consiglio direttivo
- il presidente

 Art. 8) Assemblea
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge e potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, per l’approvazione del bilancio sociale. L'assemblea può essere convocata anche da un quinto dei soci.
Le convocazioni dell'assemblea saranno fatte a cura del presidente con avviso affisso in sede almeno otto giorni prima della data fissata, oppure a mezzo manifesti affidati alla pubblica affissione, sull'eventuale organo di stampa dell'associazione, per mezzo di posta elettronica.
Possono intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio può farsi rappresentare per delega
scritta (massimo una delega per socio).
L'assemblea sarà presieduta dal presidente del Consiglio direttivo, dal vice presidente, o da altra persona designata dall'assemblea.
Il verbale di ogni assemblea verrà stilato a cura del segretario e controfirmato dal presidente.
·         L’assemblea ordinaria:
-       elegge il Consiglio direttivo;
-       approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività;
-       approva il bilancio consuntivo.
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione qualunque sia il numero dei soci partecipanti. L’assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire col voto favorevole di metà più uno dei soci presenti.
·         L’assemblea straordinaria:
Delibera sulle modifiche allo statuto e sullo scioglimento, la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci aventi titolo a parteciparvi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza assoluta.
Per le modifiche allo statuto, lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; su richiesta di almeno un terzo dei soci presenti, si dovranno svolgere a scrutinio segreto. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere comunicate per iscritto al presidente entro 60 giorni dallo svolgimento dell’ assemblea e sotto firmate da almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti.

Art. 9) Consiglio direttivo
1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 2 a 7 (a scelta dell'assemblea nel momento del rinnovo delle cariche sociali) membri eletti tra tutti i soci aventi diritto al voto.  
2. Il Consiglio dura in carica sette anni e può essere rieletto. Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, sì procederà a cooptazione tra i soci regolarmente iscritti. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea entro trenta giorni perché proceda alla nomina del nuovo Consiglio.
3. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e sono presiedute dallo stesso ed in sua assenza dal vice presidente. Il verbale della riunione è redatto dal segretario verbalizzante.
4. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide solo, con la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto sarà determinante il voto del presidente.
5. Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio direttivo redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, autorizzando le relative entrate e le spese.
6. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario o quando sia richiesto da almeno tre consiglieri ed ha il compito di:
- nominare tra i suoi membri il presidente, il vice-presidente, il tesoriere e il segretario;
- deliberare il regolamento dell’ Associazione;
- stabilire le modalità di applicazione delle delibere dell’assemblea,
- stabilire le quote sociali annuali;
- approvare le proposte di modifica dello statuto,
- verificare e condurre la normale prosecuzione dell’ Associazione.
Il Consiglio direttivo può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri.

Art.10) Presidente, vice presidente, tesoriere.
1. Al presidente spetta la rappresentanza legale dell’ Associazione di fronte a terzi e anche in giudizio. In particolare al presidente viene conferita sia la legittimazione attiva che passiva a stare in giudizio. La legittimazione attiva viene conferita per qualsiasi tipo di controversia, compresa la costituzione in parte civile nei processi penali.
Allo stesso viene conferito il potere di querela. Il presidente può conferire con procura ad uno o più consiglieri la rappresentanza dell’ associazione.
2. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il vice presidente cura altresì la gestione della cassa e la tenuta della contabilità qualora non sia nominato il tesoriere ovvero se nominato, risulti impedito.
3. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’ Associazione, ne tiene la contabilità.


Art.11) Bilancio Consuntivo e Preventivo
1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno
2. Entro il 30 maggio il Consiglio direttivo deve presentare all’assemblea dei soci il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
3. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell’ Associazione, nei quindici giorni che precedono la data dell’approvazione, a disposizione di tutti i soci.


Art.12) Avanzi di Gestione
1. All’ Associazione è vietato distribuire, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale.
2. L’ Associazione ha l’obbligo di impegnare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività concernenti l’ Associazione o di quelle ad esse direttamente connesse.


Art.13) Articolazione dell’ Associazione
Per il conseguimento dei propri fini l’Associazione può affiancarsi ad istituzioni similari o ideologicamente affini, associarsi ad organizzazioni nazionali, locali, sulla base del proprio atto costitutivo e statuto e previa deliberazione del Consiglio direttivo.

 Art.14) Regolamento
L’Associazione può dotarsi di regolamento di applicazione dello statuto. Il regolamento di applicazione dello statuto riporta specificazioni e dettagli organizzativi ed è parte integrante dello statuto stesso. Il regolamento è approvato dal Consiglio direttivo.

Art.15) Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni similari che operino nel campo della tutela dell’ambiente e degli animali, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art.16) Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del seguente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo con le parti contendenti.


Art.17) Articolo finale        
Per quanto non previsto dal presente statuto ci si riferirà al dettato del Codice Civile
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